A cura di Lorenzo Federici – Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati
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Indice
Stadi di Proprietà
Gli stadi di proprietà rappresentano sempre più un asset fondamentale per le squadra di calcio con l’obiettivo di conseguire maggiori entrate funzionali, in primo luogo, alla sostenibilità economica delle spese di gestione propri dell’impianto sportivo e, in secondo luogo, al reperimento di maggiori risorse finanziarie funzionali al sostenimento dei costi operativi generali (a titolo esemplificativo, stipendi e cartellini di proprietà degli sportivi).
Lo stadio di proprietà diviene, dunque, un chiaro ed evidente discrimine condizionante, oltre alla salute finanziaria della singola società sportiva, l’intero torneo nazionale: la minor disponibilità di cassa, o semplicemente le minori entrate finanziarie, influenzano inevitabilmente la capacità delle singole società di attrarre i professionisti più talentuosi, il che si traduce in un minore interesse per gli spettatori e, conseguentemente, in un minore ricavo, inter alia, derivante dai diritti televisivi.
Non è un caso, infatti, che il campionato più seguito e più attivo in tutte le sessioni degli ultimi mercati, la Premier League, sia formato, nella stagione corrente, da 17 squadre (su 20) tra i cui asset rientri lo stadio di proprietà.
In termini maggiormente analitici, contestualizzando l’analisi del panorama italiano ove sono solo 4 le società della massima serie aventi uno stadio di proprietà (i.e. Juventus, Sassuolo, Atalanta e Udinese), la capacità economica pare evidente: mentre la Juventus può contare sul 100% dell’incasso dalla vendita dei biglietti per le partite in casa (in caso di tutto esaurito si parla di un incasso superiore ai 2 milioni di euro a partita), Inter e Milan, ad esempio, si ritrovano a dover sostenere, ciascuna, un canone annuale da versare al Comune di Milano di circa 7 milioni annui che vanno, inevitabilmente, a decrescere significativamente le entrate derivanti dai proventi della vendita dei biglietti.
L’ammodernamento dell’impianto sportivo rappresenta altresì un mezzo per offrire ai tifosi nuove servizi accessori che possono consentire alle società di generare entrate maggiori.
Per far comprendere quanto lo stadio rappresenti un asset fondamentale, da uno studio della società di revisione Deloitte – “Deloitte Football Money League 2019” – Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Liverpool hanno incassato, rispettivamente, Euro 143,4 mln, 144,8 mln, 119 mln e 92 mln dalle attività di biglietteria e servizi accessori dello stadio a fronte di Inter, Milan e Roma ferme, invece, a Euro 35,3 mln, 36,9 mln e 35,4 mln.
Iter burocratico per la realizzazione di un impianto sportivo
L’esigenza di uno stadio di proprietà delle società italiane, purtroppo, si scontra inevitabilmente con la normativa dello stato italiano che fino ad oggi ha disciplinato la procedura per la costruzione degli impianti sportivi.
L’iter burocratico richiesto, come in altri settori, rappresenta infatti una vera sfida per le società sportive che intendano procedere alla costruzione di un nuovo stadio (come è evidente nel caso di Inter e Milan). La procedura per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo (o anche solo procedere alla ristrutturazione/modernizzazione di uno già esistente), nello specifico, prevede che:
(i) le società sportive presentino al Comune, ove ha/avrà sede l’impianto sportivo, uno studio di fattibilità contenente, inter alia:
- a. le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare che, in ogni caso, dovranno essere strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale;
- b. l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
- c. la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici;
(ii) il Comune entro 90 giorni dal ricevimento dello studio dichiara il pubblico interesse del progetto, indicando altresì le eventuali condizioni per l’ottenimento del consenso alla realizzazione;
(iii) il proponente, nel rispetto delle condizioni richieste dal Comune, deve presentare il progetto definitivo che, nel caso in cui oggetto dell’intervento di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, dovrà essere corredato da:
- a. un piano economico-finanziario asseverato, che indichi l’importo delle spese dipredisposizione della proposta; e
- b. da una bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria, che specifichi:
-
- l’obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- le caratteristiche dei servizi e della gestione;
- la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto in favore del soggetto che realizzi il progetto (nel caso di Inter e Milan, ad esempio, si parla di una concessione del diritto di superficie gratuito per 99 anni a fronte dell’impegno finanziario connesso alla costruzione del nuovo stadio, alla riqualificazione di San Siro e di tutta l’area circostante);
(iv) il Comune entro ulteriori 120 giorni deve verificare che il progetto definitivo rispetti le condizioni richieste e deliberare in via definita sul progetto, approvandone, ove il caso, la realizzazione, potendo altresì richiedere, previa autorizzazione, modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva.
Il cd. dibattito pubblico
L’iter, come se non bastasse, in determinati casi è reso obbligatoriamente più gravoso (es. la realizzazione dell’impianto sportivo richieda investimenti superiori a Euro 300 mln, IVA esclusa): a valle della presentazione dello studio di fattibilità non definitivo, deve essere indetto il cd. dibattito pubblico che consiste in un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico in merito al progetto presentato.
Il procedimento in oggetto, avente durata massima di 4 mesi, consiste, sostanzialmente, in una serie di incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati dall’opera e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni. Gli incontri, come tutto il procedimento del dibattito pubblico, sono gestiti e coordinati da una figura indipendente per la cui nomina, come se il procedimento non fosse sufficientemente gravoso, richiede l’indizione di una gara pubblica per la sola nomina del relativo responsabile, andando ancor di più a rallentare il processo.
Al decorso dei 30 giorni dalla scadenza del termine iniziale di 4 mesi, il coordinatore del dibattito pubblico presenta una relazione conclusiva nella quale, inter alia, viene data evidenza delle principali problematiche e/o richieste modificative avanzate dal partecipanti del dibattito. Occorre specificare che le risultanze contenute nella relazione conclusiva non hanno carattere vincolante e le società che intendono realizzare l’impianto non sono obbligate a farle proprie, potendo modificare il progetto in relazione alle proprie esigenze; in ogni caso, le stesse potrebbero essere prese da riferimento dal Comune che sarà chiamata ad approvare o meno il progetto definitivo.
La cd. Legge Stadi
Si specifica inoltre che il processo illustrato, che già nello stato attuale risulta particolarmente gravoso, nella realtà dei fatti lo è ancora di più. Al fine di presentare il progetto definitivo, difatti, il Comune competente può richiedere ulteriori modifiche al progetto comportando, in ogni caso, dei tempi tecnici di fattibilità non indifferenti. Basti pensare che Milan e Inter valutano la costruzione di un nuovo impianto già dal 2018…
Con l’intento di snellire e rendere più celere il processo di realizzazione degli impianti sportivi di proprietà, il Legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021 (cd. Legge Stadi) che a far data dal 1° gennaio 2023 prevede, inter alia:
- che lo studio di fattibilità presenti più soluzioni alternative alla realizzazione del progetto, individuando quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;
- il termine riservato al Comune per la dichiarazione di pubblico interesse del progetto, inclusiva di eventuali condizioni per l’ottenimento del consenso alla realizzazione dello stesso, è ridotto a 60 giorni (rispetto agli attuali 90 giorni);
- il termine riservato al Comune per l’approvazione del progetto definitivo, salvo che il medesimo Comune richieda modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto, è ridotto a 60 giorni (rispetto agli attuali 120 giorni).
Le modifiche introdotte, pertanto, potrebbero rappresentare effettivamente la via per accelerare la costruzione/modernizzazione gli impianti sportivi in Italia, sempreché, nei fatti, ci sia in ogni caso l’intervento partecipe e costruttivo degli enti competenti.
2 Commenti. Nuovo commento
Articolo interessante.
Molto interessante, sicuramente il primo problema del calcio italiano, insieme a quello delle scuole calcio